IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  incidentale  (proc.   n.
 22561/91 giudice indagini preliminari).
    Il  p.m.  ha richiesto l'emissione di decreto penale di condanna a
 carico di Daloiso Celestino, con atto del 16 settembre 1991,  per  il
 reato  di  cui  all'art. 359 d.pos. n. 547/55, commesso il 22 ottobre
 1990.
    A tutt'oggi non e' intervenuto  il  chiesto  decreto  di  condanna
 sicche',  ai  sensi  dell'art.  425 del c.p.p. (declaratoria di causa
 estintiva) applicabile nell'ambito del procedimento di rigetto  della
 richiesta  dello stesso p.m. ai sensi dell'art. 459, terzo comma, del
 c.p.p., dovrebbe senz'altro pronunciarsi sentenza di  proscioglimento
 ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. per avvenuta prescrizione del reato
 de  quo,  soggetto  alla  prescrizione di anni due perche' punito con
 sola ammenda (art. 157, n. 6, del c.p.).
    In tali sensi la questione esposta appresso  risulta  rilevante  e
 pertinente al caso, poiche' dal suo accoglimento da parte della Corte
 conseguirebbe  che,  in  luogo  di  sentenza  di  proscioglimento per
 avvenuta prescrizione del reato, questo giudice  emetterebbe  decreto
 penale di condanna giusta la richiesta del p.m., in quanto, per altro
 verso,   e'   pacifica   in   punto   di   fatto  la  responsabilita'
 dell'imputato.
    La questione di illegittimita' costituzionale viene  sollevata  in
 riferimento  all'art. 160 del c.p., il quale nella nuova formulazione
 resa necessaria dall'entrata in vigore del codice di  rito  del  1988
 non  contempla fra gli atti interruttivi la richiesta di emissione di
 decreto penale, formulata dal p.m. al g.i.p.
    Tale omissione, a parere del remittente,  e'  illogica  e  percio'
 foriera  di  diseguaglianze fra imputati, affidate alla casualita' di
 gestione dei processi da parte dello stesso  p.m.,  con  lesione  del
 principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    Infatti,  non  puo' sfuggire che nell'elenco degli atti giudiziari
 che comportano l'interruzione del corso della prescrizione ve ne sono
 alcuni (sentenza e decreto di condanna) che esprimono  senz'altro  la
 potesta' punitrice dello Stato a livello piu' pieno; altri (convalida
 di  fermo  ed  arresto)  che  tale  potesta'  punitiva esprimono a un
 livello piu' basso; altri ancora  (fissazione  di  udienze  di  varia
 natura,  interrogatorio  di  indagati)  a  livello  ancora piu' basso
 poiche' il compimento di tali incombenti  non  prefigura  una  futura
 condanna dell'indagato/imputato.
    Sta  di  fatto  che, nonostante l'eterogeneita' di tali atti ed il
 diverso   livello   di   concludenza    verso    l'affermazione    di
 responsabilita'  che  ciascuno  di  essi  ha,  tutti  essi sono stati
 indistintamente accomunati  nel  novero  degli  atti  che,  comunque,
 esprimono una attivita' giudiziaria "sufficiente" a rendere manifesta
 la   volonta'   attuale   dello  Stato  di  perseguire  il  reato  in
 discussione. Da questo catalogo  e'  stata  omessa  la  richiesta  di
 emissione  di  decreto  penale  da parte del p.m., con la conseguente
 irrilevanza a fini interruttivi di tale atto.
    L'omissione assume profili di vera paradossalita', se nel contempo
 si pone mente al fatto che efficacia interruttiva, invece, posseggono
 la richiesta di rinvio a giudizio (ovvero la citazione c.d. "diretta"
 dello stesso p.m. nei giudizi pretorili) e la  presentazione  per  il
 giudizio  direttissimo  da  parte dello stesso p.m.: vale a dire atti
 non  prefiguranti   necessariamente   una   richiesta   di   condanna
 dell'imputato,  all'esito  dell'istruzione  dibattimentale,  da parte
 dell'organo d'accusa. Laddove, nel  vigente  micro-sistema  delineato
 dall'art. 160 del c.p., non possiede efficacia interruttiva del corso
 della  prescrizione  la  richiesta  non solo di giudicare l'imputato,
 quanto piuttosto di condannarlo.
    Il risultato ultimo e' che l'imputato "semplicemente"  rinviato  a
 giudizio   e'  onerato  di  un  termine  prescrizionale  soggetto  ad
 interruzione e percio' piu' lungo; mentre un  imputato  "addirittura"
 gravato  di  richiesta  di  condanna  (la  richiesta  di emissione di
 decreto penale) e' affrancato dall'interruzione prescrizionale.  Come
 a  dire  che  ad  atto  di maggior portata punitiva corrisponde minor
 efficacia, nell'esprimere l'attualita' della volonta' punitrice dello
 Stato; e viceversa.
    E poiche'  la  scelta  del  giudizio  ordinario  ovvero  del  rito
 speciale  del  decreto  penale compete insindacabilmente al p.m., nel
 decidere se chiedere il  rinvio  a  giudizio  ovvero  l'emissione  di
 decreto   penale,   la  conseguenza  ultima  e'  che  il  periodo  di
 prescrizione dei reati punibili mediante decreto penale  di  condanna
 e'  piu' o meno lungo (a seconda che la sospensione operi o meno) per
 un fattore casuale ed imponderabile.
    A parere di questo remittente la norma  impugnata  e'  sicuramente
 incongrua  e  potenzialmente lesiva del principio di pari trattamento
 processuale dei soggetti, a parita' di tutte le altri  condizioni  in
 punto di fatto e di diritto.
    L'emenda  non  puo'  che  avvenire  mediante  addizione  al  testo
 dell'art.  160  del  c.p.  dell'espressione  "  ..  la  richiesta  di
 emissione  di decreto di condanna", per riportare a logica ed equita'
 l'intero micro-sistema delineato dal predetto articolo di legge.